Spesso ci si trova ad affrontare la questione di quale sia il termine di prescrizione dopo la notifica della cartella.
Sul punto infatti vi sono due orientamenti.
Il primo orientamento (sostenuto da Equitalia e dagli Enti impositori) è che la notifica della cartella comporta l'applicazione del più lungo termine di prescrizione, ossia quello decennale.
La cartella, infatti, ove non impugnata, rende incontestabile il credito ad essa sotteso ed è pertanto assimilabile ad un titolo giudiziale, al quale appunto si applica la prescrizione decennale ai sensi dell'articolo 2953 del Codice civile.
Il secondo orientamento (che è quello dominante in giurisprudenza) ritiene invece che, anche dopo lo notifica della cartella, il termine di prescrizione resta quello originariamente previsto per il credito in questione (si evidenzia che i termini di prescrizione sono diversi a seconda della tipologia di credito).
Ciò in quanto la cartella è un "atto amministrativo" di formazione unilaterale dell'Ente impositore, non equiparabile ad un titolo giudiziale e pertanto non idonea a modificare il termine di prescrizione originariamente previsto per il tributo.
È inoltre da escludersi ogni applicazione analogica della prescrizione decennale, prevista dall'articolo 2953 del Codice civile per i soli atti giudiziali.
In tal senso:
Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 25 maggio 2007, n. 12263 secondo cui "…l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995"; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25790/2009; Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 6741/2012; Cassazione, sentenza n. 2211/2006; Cassazione, sentenza n. 12989/2000; Commissione tributaria provinciale di Pavia, sentenza del 30.3.2015; Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4743/2015; Tribunale di Roma, sentenza n. 4549/2015 secondo cui "solo l’accertamento giudiziale può determinare l’allungamento del periodo prescrizionale di un credito, proprio per effetto dell’intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata. Per contro, in difetto di previsione normativa in tal senso, non soccorre alcuna giustificazione che permetta di ricondurre un tale effetto al comportamento della parte che decida di non impugnare l’iscrizione al ruolo, in mancanza di qualsiasi accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa dell’Ente creditore"; Tribunale di Catania, sentenza n. 144/2015 e n. 1412/2012; Tribunale di Cosenza, sezione Lavoro, sentenza n. 636/2015; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 668/2014; Giudice di Pace di Napoli, sentenza del 30 settembre 2015; Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 112/2008; Tribunale di Siracusa, sentenza n. 17422 /2013; Tribunale di Potenza, sentenza n. 306/2015; Commissione tributaria provinciale di Roma, sentenza n. 188/19/11.