In tal senso si è espressa la Cassazione sul ricorso presentato da un cittadino della Nuova Zelanda che chiedeva il permesso di soggiorno per motivi familiari per seguire in Italia il suo compagno.
Il neozelandese aveva presentato la richiesta al Questore basandosi sulla qualifica di "partner di fatto" che gli era giuridicamente riconosciuta nel proprio Paese di origine.
La Questura aveva respinto la domanda di ricongiungimento familiare, non ritenendo rilevante per la legge italiana la "famiglia di fatto".
Il provvedimento negativo della Questura veniva confermato dai giudici di merito e dalla Cassazione.
In particolare, i giudici hanno sottolineato che per l'ordinamento italiano i partner di fatto "sono in una condizione giuridica diversa rispetto ai 'familiari' cui fanno riferimento le norme sul diritto al ricongiungimento" e che il diritto al ricongiungimento è riconosciuto soltanto a chi è legato da "vincoli parentali".
In proposito la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime quelle norme che non permettono di applicare alle convivenze di fatto le stesse regole che valgono per la famiglia legittima per quanto riguarda le limitazioni all'immigrazione.
Nè tali norme - precisa la Cassazione - potrebbero essere interpretate in via "estensiva" ai sensi dell'articolo 9 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona ratificato dall'Italia l'8 agosto 2008, in quanto i principi contenuti nel documento non sono ancora efficaci, in attesa delle ratifiche da parte degli altri Stati dell'Unione (Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 6441/2009).