In tema di ricongiungimento familiare la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla legittimità del rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta richiesto da un cittadino senegalese in favore della figlia allora minorenne (Cassazione, sentenza del 20 maggio 2009 n. 11803).
Il Ministero dell’Interno sosteneva in proposito che il nulla osta non era stato concesso in quanto la figlia, per la quale si chiedeva il ricongiungimento, aveva compiuto la maggiore età dopo la presentazione della domanda.
Al riguardo va subito precisato che l'articolo 29, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 286/98, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la domanda di ricongiungimento era stata presentata anteriormente alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 5/2007.
La Cassazione, dunque, è stata chiamata a decidere se, per i procedimenti di ricongiungimento iniziati prima della suddetta riforma, debba essere considerata l'età al momento in cui si presenta la domanda o l'età al momento in cui l'Autorità decide sulla domanda stessa.
La Cassazione si è espressa sul punto affermando che le modifiche apportate all'articolo 29 hanno natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva.
Tali modifiche, infatti, sono dirette a risolvere la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età in senso conforme al principio generale per il quale la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato.
Concludendo, quindi, è chiaro che il ricongiungimento familiare deve essere riconosciuto anche nel caso in cui lo straniero, minorenne al tempo della domanda, abbia successivamente raggiunto la maggiore età.