Cosa indicare nel modulo di domanda?
Ciascun nucleo familiare può presentare domanda per un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e al massimo due lavoratori per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologia o handicap che ne limitino l'autosufficienza.
La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro:
- italiano
- comunitario in possesso di iscrizione anagrafica
- straniero in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario.
Per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d'identità secondo la disposizione di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000 sono:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato
Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono:
- Documento di viaggio per apolidi
- Documento di viaggio per rifugiati
- Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini)
- Lasciapassare delle Nazioni Unite
- Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO
- Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale
- Documento di navigazione aerea
- Carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea
- Carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (firmato a Parigi il 13.12.1957)
Il documento di identità ovvero il titolo di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.
Per quanto riguarda il lavoratore il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
ATTENZIONE: Il documento di riconoscimento ed il numero dello stesso, indicati nella domanda, devono essere obbligatoriamente gli stessi già riportati nel modello F24 di pagamento del contributo forfetario di 500 Euro.
L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
L'orario di lavoro va espresso in numero di ore settimanali, se tempo pieno selezionare la sigla TP.
I livelli corrispondenti alle mansioni svolte sono indicati nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
L'importo dell'assegno sociale e' rivalutato annualmente e per il 2009 l'importo e' fissato a € 409,05 mensili.
I minimi retributivi sono indicati nel CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.
Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria.
Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere presentato il certificato di idoneità alloggiativa o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio. Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto.
L'attestazione del possesso del reddito imponibile è necessaria per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e non può essere inferiore a 20.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 Euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi titolari di reddito. La documentazione probatoria del reddito 2008 dovrà essere esibita all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico.
Nel caso di lavoro domestico per assistenza alla persona è richiesta una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell'autosufficienza, al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro, per ciascuno dei soggetti per i quali viene richiesta l'assistenza. In caso di riconosciuta invalidità, sarà sufficiente esibire la certificazione già rilasciata dalle competenti Commissioni Sanitarie. Nel caso di dichiarazione di due unità per attività di assistenza alla stessa persona, la certificazione dovrà altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità.
La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato domestico per le attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro di sostegno al bisogno familiare, presentata ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Ottobre 2007 e 3 Dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
L'imposta di bollo di 14,62 euro
L'imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (art. 3, comma 1, lett.a, D.P.R. n 642/72. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio (principalmente tabaccai), gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati alla vendita di valori bollati.
Il contributo di 500,00 euro
Contributo forfettario di € 500: il pagamento deve essere effettuato, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il modello "F24 – versamenti con elementi identificativi" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sul sito del Ministero dell'Interno, sul sito del Ministero del Lavoro e sul sito dell'Inps. Il pagamento potrà essere eseguito dal 21 agosto 2009 al 30 Settembre 2009 e, comunque, dovrà essere effettuato prima della presentazione della domanda.