L'articolo 5, comma 7, della Legge n. 898/70 prevede che il giudice, nell'ambito di un procedimento di divorzio, nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, deve determinare anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Tale norma è applicabile in via analogica anche all'assegno previsto dall'articolo 155 del Codice civile in materia di separazione.
Ne consegue che l'assegno di mantenimento è rivalutabile anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità che richiedono, invece, specifica motivazione (Cassazione, sentenza del 5 agosto 2004, n. 15101).