Al mantenimento dei figli devono provvedere in primo luogo i genitori.
Ciò in forza dell'articolo 147 del Codice civile, secondo cui "i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".
Può accadere, tuttavia, che i genitori non abbiano i mezzi necessari per mantenere i figli.
In tal caso subentrano gli ascendenti (ad esempio i nonni), in base al successivo articolo 148, che stabilisce: "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
In proposito bisogna chiarire quando esattamente può ritenersi che i genitori "non hanno mezzi sufficienti", perchè soltanto in questa ipotesi sorge l'obbligo degli altri ascendenti di provvedere al mantenimento della prole.
La Cassazione è intervenuta di recente sull'argomento, affermando che l'obbligo degli ascendenti è di natura sussidiaria ed eccezionale rispetto a quello dei genitori (Cassazione, sentenza del 30 settembre 2010, n. 20509).
L'insufficenza di mezzi deve essere valutata in senso prettamente oggettivo e deve dipendere non da un semplice "inadempimento" dei genitori, bensì da una reale ed effettiva incapacità di provvedere.
Al fine di tale valutazione, bisogna considerare il reddito ed il patrimonio suscettibili di esecuzione forzata (quindi i beni materiali di cui i genitori dispongono: stipendio, case, terreni ed immobili in generale, beni mobili di valore).
Non possono invece essere considerate le risorse astratte non corecibili, quali, ad esempio, la capacità lavorativa non adeguatamente sfruttata (Tribunale di Milano, pronuncia del 30 giugno 2010).
Per chiedere ai nonni di provvedere al mantenimento, quindi, non è sufficiente che uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo.
In tal caso, infatti, l'altro genitore deve fare fronte alle spese per i figli con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e potrà eventualmente agire contro il genitore inadempiente affinchè contribuisca in misura proporzionale alle sue condizioni economiche.
Solo in via sussidiaria, in assenza di mezzi materiali, potrà pretendere il contributo economico da parte degli ascendenti.