L’obbligazione di mantenimento dei genitori verso i figli si collega allo status genitoriale e ha decorrenza dalla nascita del figlio, anche se nato al di fuori del matrimonio (articoli 261 e 148 del Codice civile).
Il genitore che abbia provveduto al mantenimento anche per la parte di pertinenza dell’altro genitore ha diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo per la corrispondente quota, in relazione al periodo intercorso tra la nascita del figlio e l’introduzione del giudizio avente a oggetto la quantificazione dell’assegno di mantenimento (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).
I genitori infatti sono condebitori solidali per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento dei figli, con conseguente applicazione dell'articolo 1299 del Codice civile, che prevede appunto l'azione di regresso (articolo 1299, comma 1: "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi").
Come si determina il mantenimento che un genitore deve rimborsare all'altro?
La giurispudenza ritiene che si possa procedere ad una liquidazione equitativa, che tenga conto degli esborsi effettuati in concreto o comunque presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa.
In entrambi i casi, non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso; né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali; né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Corte di Cassazione, sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506).