Nel caso di pendenza alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di un contratto di locazione ad uso abitativo con canone convenzionale ultralegale rispetto a quello c.d. equo da determinarsi ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 392 del 1978, qualora sia intervenuta la sua rinnovazione tacita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della stessa legge n. 431 del 1998, il conduttore è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'indicato art. 79 diretta a rivendicare l'applicazione del canone legale in luogo di quello ultralegale pattuito (Cassazione, sentenza n. 12996 del 5 giugno 2009).
In altre parole il conduttore potrà agire in giudizio contro il locatore per chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate, in quanto superiori all'equo canone, e per ottenere la sostituzione del canone legale in luogo di quello ultralegale con effetto dall'inizio del contratto fino alla scadenza (quindi anche con riferimento al periodo successivo alla rinnovazione tacita del contratto avvenuta nella vigenza della legge n. 431 del 1998).
Ciò è possibile in quanto l'art. 79 della legge n. 392 del 1978 non è stato abrigato da alcuna norma in via retroattiva.
Non sono quindi precluse le azioni dirette a rivendicare la nullità di pattuizioni relative ai contratti in corso alla suddetta data.