Il Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto importanti novità in materia di "locazioni brevi", ossia quelle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, incluse quelle che prevedono la fornitura di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulate da persone fisiche al di fuori di una attività di impresa, direttamente o tramite intermediari, anche attraverso la gestione di portali on line.
In particolare, il Decreto prevede che dal 1 giugno 2017 i redditi derivanti dai suddetti contratti saranno assoggettati alla cedolare secca con l'aliquota del 21%, in caso di opzione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
Si ricorda che la "cedolare secca" sulle locazioni abitative sostituisce l'Irpef e le relative addizionali (regionale e comunale) nonchè le imposte di registro e di bollo.
La disciplina della cedolare secca è già applicabile ai contratti di durata superiore a trenta giorni (su opzione del contribuente); la novità del Decreto Legge n. 50/2017 è l'estensione ai contratti di locazione breve, inclusi quelli che prevedono servizi di pulizia e cambio di biancheria.
La stessa disciplina si applica anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che abbiano i requisiti delle "locazioni brevi" sopra descritti.
E' anche previsto l'obbligo per gli eventuali intermediari (ossia coloro che mettono in contatto persone per la conclusione della locazione, eventualmente anche attraverso portali on line) di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro tramite.
L'omessa o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione tra 250 e 2.000 Euro, ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, ovvero se, nel medesimo termine, vengono trasmessi i dati completi e corretti.
Tali intermediari, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti sopra detti, devono operare (e versare) una ritenuta del 21% e rilasciare il modello CU, in qualità di sostituti di imposta. Se invece optano per la cedolare secca, la ritenuta si considerata operata a titolo di acconto.
Si precisa che le modalità per la trasmissione e la conservazione dei dati da parte dell'intermediario dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge.
Ad ogni modo, deve ritenersi che il nuovo regime si applichi comunque ai contratti stipulati dal 1 giugno.