Il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità della clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge (in relazione al previgente disposto dell'articolo 79 della Legge n. 392/1978), integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge.
Esso, infatti, sotto l'apparenza di una convenzione così strutturata, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal (pregresso) regime inderogabile dell'equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l'applicazione, stante l'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative, può, ai sensi dell'articolo 1417 del Codice civile, dimostrare l'esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (Cassazione, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4495).