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Canone RAI: irripetibilità delle somme versate

Pubblicato in: Diritto civile

Il contribuente non ha diritto alla restituzione delle somme versate per il canone RAI

La Corte di Cassazione ha escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005 (Cassazione, sentenza del 26 marzo 2012, n. 4776).

Il canone radiotelevisivo costituisce una delle imposte più longeve del nostro ordinamento, essendo stato istituito con R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880, che, all'art. 1, primo comma, dispone che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento".

L'articolo 15 della Legge n. 103/1975 stabilisce, fra l'altro, che "il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'art. 1" (servizio pubblico di "diffusione dei programmi radiofonici e televisivi) "è coperto cori i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al r.d.l., 21 febbraio 1938, n. 246".

La Commissione Europea, con nota E/9 2005 in data 19 aprile 2005, comunicava di ritenere che il regime di canone di abbonamento fosse compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, par. 1, e di aver deciso, pertanto, "di chiudere il procedimento avviato al riguardo".

Premesso che "il meccanismo del canone di abbonamento opera un trasferimento di risorse statale a favore della Rai", tale da incidere, data la rilevanza internazionale della stessa, sugli scambi tra gli Stati membri, si osserva, tuttavia, che la stessa Rai è un'impresa incaricata di fornire un servizio di interesse, economico generale (SGEI), e pertanto, non soddisfacendo due delle condizioni stabilite nella nota decisione "Almark" della Corte di Giustizia, costituisce aiuto di stato ai sensi del trattato.

Analizzata, anche sotto il profilo diacronico, la successione delle disposizioni succedutesi nel tempo, anche alla luce della convenzione fra lo Stato e la Rai e di varie modifiche, rilevato che le stesse non hanno assunto rilievo sostanziale, costituendo "adattamenti dovuti al progresso tecnologico", la commissione ha concluso nel senso che il canone di abbonamento debba essere qualificato come aiuto esistente.

E' stato quindi rilevato, anche in considerazione della Legge del 3 maggio 2004, n. 112, che "le autorità italiane hanno già apportato sufficienti modifiche al meccanismo del
canone di abbonamento per garantirne la compatibilità con il mercato comune secondo la
raccomandazione".

 

Chiarita quindi la natura del canone RAI e la sua compatibilità con l'ordinamento comunitario, non vi è la possibilità per il contribuente di ottenerne il rimoborso.

 

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