Secondo il più recente orientamento della Cassazione, il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 del Codice civile, costituisce un'unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il cosiddetto danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico o alla vita di relazione, al cosiddetto danno esistenziale, ecc.
Ciò significa che – nei casi in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico – all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque attendibili (Cassazione civile , sentenza del 28 settembre 2012, n. 16516).