Le misure introdotte dal Decreto Carceri possono essere raggruppate in tre settori:
- quelle concernenti la materia degli stupefacenti (articolo 2);
- quelle in tema di controllo degli arresti domiciliari, di misure alternative alla detenzione, di liberazione anticipata e di espulsione (articolo 1, comma 1, lett. a, e comma 2; articolo 3, comma 1, lett. c, d, e, f, g, h, e 2 omma 2; articolo 4; articolo 5; articolo 6);
- quelle in tema di tutela dei diritti dei detenuti e di procedimento di sorveglianza (articolo 1, comma 1, lett. b, articolo 3, comma 1, lett. a, b, i; articolo 7).
A tali disposizioni, poi, si aggiungono quelle in materia di concessione di agevolazioni e sgravi ai datori di lavoro che assumono detenuti ed internati (articolo 8), di copertura finanziaria (articolo 9) e di entrata in vigore del decreto legge (articolo 10).
IIn particolare evidenziamo le seguenti:
- è stato introdotto l'uso del braccialetto elettronico per coloro che sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari;
- è stata istituita la figura del Garante nazionale dei detenuti;
- l'attenuante del fatto di lieve entità prevista per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti è diventata una fattispecie autonoma di reato;
- è stata introdotta la liberazione anticipata speciale, per cui sarà possibile usufruire di una riduzione di pena fino a 75 giorni (originariamente il limite massimo era 45 giorni) a decorrere, in via retroattiva, dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015.
Si precisa che la liberazione anticipata è prevista dall'articolo 54 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 consiste in una detrazione di un certo numero di giorni (oggi appunto 75 in base al Decreto carceri) per ogni semestre di pena scontata.
Il beneficio in questione deve essere richiesto dal condannato o dal suo difensore con istanza scritta (in carta semplice) e va indirizzata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto al momento della richiesta; oppure, se l'interessato è libero, al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza.
Il magistrato di sorveglianza concederà il beneficio della liberazione anticipata dopo aver verificato che il condannato abbia positivamente partecipato all’opera di rieducazione, mantenendo corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia, con la comunità esterna.
Queste circostanze potranno essere documentate con una apposita relazione comportamentale della direzione del carcere, dell’Uepe o dell’autorità preposta alla vigilanza (Carabinieri o Commissariato di Pubblica Sicurezza).