I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Va precisato che se il figlio non raggiunge l'autosufficienza economica per propria colpa (ad esempio perchè non studia e non cerca lavoro) l'obbligo di mantenimento viene meno.
Se i genitori si separano o divorziano, il mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente deve essere corrisposto dal genitore che non convive con tale figlio.
Non sempre è facile stabilire se il figlio abbia o meno raggiunto l'autosufficienza economica.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 14 aprile 2010, n. 8954, con la quale è stato definito il concetto di "autosufficienza economica".
In particolare, affichè ricorra tale requisito, sono necessari due elementi:
- la percezione di un reddito
- l'adeguatezza del reddito percepito in relazione al soddisfacimento dei bisogni di vita, anche in termini di stabilità.
Non si può parlare di autosufficienza economica, ad esempio, nel caso in cui il figlio percepisca delle borse di studio.
Queste ultime, infatti, rappresentano degli emolumenti di carattere precario, attribuiti in vista dell'apprendimento di una professione.
Esse, pertanto, per la loro stessa natura, consistenza e temporaneità, non sono equiparabili agli ordinari rapporti di lavoro subordinato.
Infatti, precisa la Corte, al fine di escludere l'obbligo del mantenimento, non è sufficiente il godimento di un reddito qualsiasi, ma è necessaro che tale reddito sia adeguato ad assicurare al figlio la completa autosufficienza economica, anche con riferimento alla durata del rapporto in futuro.