In tema di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186, comma 9 bis, del Codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120/2010, prevede la possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità, con diversi benefici (revoca della confisca del veicolo, riduzione a metà del periodo di sospensione della patente, estinzione del reato).
Orbene, si è posta la questione se la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena sia compatibile con l'applicazione dei lavori di pubblica utilità.
La Cassazione ha affermato inequivocabilmente l'incompatibilità dei due istituti, evidenziando che la richiesta di sospensione condizionale della pena implica la tacita rinuncia al beneficio della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (Cassazione, sentenza del 16 gennaio 2014, n. 175).
Ha altresì precisato che la nuova disposizione (introdotta dalla Legge n. 120/2010) è comunque applicabile anche ai reati commessi anteriormente alla sua data di entrata in vigore. Va però tenuto presente che, ove l'imputato voglia avvalersi della nuova disciplina (chiedendo o comunque non opponendosi ai lavori di pubblica utilità), tale nuova disciplina deve applicarsi integralmente. Conseguentemente dovranno applicarsi anche i nuovi limiti edittali della pena (sulla cui durata sarà commisurata la durata dei lavori di pubblica utilità), che sono più elevati rispetto alla normativa previgente (il minimo edittale è stato aumentato da tre a sei mesi di arresto).
Ciò in quanto non è possibile combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva, dovendosi piuttosto applicare o l'una o l'altra nella sua interezza.