In materia tributaria, il termine di prescrizione delle sanzioni è di cinque anni, perchè così prevede l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997 (diversamente, le imposte si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni di cui all'articolo 2946 del Codice civile, salvo leggi speciali che prevedano un termine diverso).
Va evidenziato che se l'atto di contestazione delle sanzioni è stato impugnato in giudizio, il termine di prescrizione diventa di dieci anni a seguito della sentenza passata in giudicato, per diretta applicazione dell'articolo 2953 del Codice civile, secondo cui "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 10 dicembre 2009, n. 25790).
Si ricorda poi che l'Agente della riscossione non può applicare gli interessi sulle sanzioni, in quanto l'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 472/97 stabilisce espressamente che "la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi".
Se dunque il contribuente riceve una richiesta di pagamento relativa a sanzioni tributarie (ad esempio per ritardata riscossione dell'IVA, dell'IRPEF, o altro) per le quali siano decorsi oltre cinque anni dall'avvenuta violazione o dall'ultimo atto interruttivo, può proporre ricorso in Commissione tributaria, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, eccependo l'intervenuta prescrizione.