Non ci sono limiti di tempo per chiedere la modifica delle condizioni di separazione. I provvedimenti del Giudice in sede di separazione, infatti, vengono adottati "rebus sic stantibus", ossia sulla base delle circostanze esistenti al momento della loro pronuncia.
Ne consegue che è sempre possibile chiederne la modifica purchè siano cambiate quelle circostanze di fatto e di diritto che erano state poste a base della decisione.
Ad esempio si può chiedere la modifica quando uno dei due coniugi abbia raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.
Ancora si può chiedere la revisione quando vi sia la necessità di nuove spese per un figlio che, ad esempio, inizia a frequentare dei corsi di formazione o quando si sia dovuto sostenere una spesa notevole per far fronte ad una malattia sopravvenuta
Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione dovrà quindi provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro.
Il cambiamento delle circostanze deve essere provato in maniera molto puntuale, anche attraverso la raccolta minuziosa di documenti e ricevute che attestino le spese asserite.
Si possono modificare sia le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, sia di quelle relative ai figli ed alla casa familiare.
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia che si tratti di separazione giudiziale che consensuale.
In ogni caso si dovrà depositare in Tribunale un ricorso che descriva con precisione le circostanze sopravvenute che giustificano la richiesta.