In tema di IRPEF, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'indennità di fine rapporto (nella specie, l'indennità supplementare per licenziamento prevista dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali) corrisposta ad un soggetto non residente è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso in cui trovi la propria fonte in un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito sia assoggettabile ad imposizione in quanto prodotto nel territorio dello Stato.
Non è invece soggetta a tassazione quando derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in quanto i redditi derivanti da tale tipo di rapporto sono esclusi in ogni caso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986 citato (cfr. Cassazione, sentenza n. 26438 del 04/11/2008).