La Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito il principio per il quale le intimazioni di pagamento aventi ad oggetto tributi devono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1865/2011)
Questo indipendentemente dal tipo di vizio eccepito dal ricorrente.
Il dubbio si poneva in quanto l'articolo 2 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 12 della Legge 26 dicembre 2001, n. 448, sottrae alla giurisdizione del giudice tributario le controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata.
Il ricorrente aveva erroneamente dedotto che l'intimazione di pagamento fosse riconducibile a questa fase e, conseguentemente, sottratta alla giurisdizione della Commissione tributaria.
Invero l'intimazione di pagamento, come anche la cartella esattoriale e l'avviso di mora, non è un atto esecutivo, bensì un atto prodromico, antecedente alla fase esecutiva.
E l'impugnazione degli atti prodromici è devoluta appunto alla cognizione delle Commissioni tributarie.
Precisa inoltre la Cassazione che la giurisdizione delle Commissioni tributarie ha carattere generale e prescinde dal contenuto dei motivi di ricorso (Cassazione, sentenza n. 7388/2007; Cassazione sentenza n. 17943/2009).