I genitori hanno l'obbligo di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'articolo 148 del Codice civile.
Al riguardo la giurisprudenza ha ribadito i seguenti principi:
- il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
- l'autosufficienza economica si configura come fatto estintivo di una obbligazione "ex lege"; spetta quindi al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cassazione, sentenza n. 407/2007; sentenza n. 15756/2006; sentenza n. 8221/2006);
- il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cassazione, sentenza n. 23673/2006; sentenza n. 4765/2002). E d'altra parte la prova dell'indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cassazione, sentenza n. 24498/2006);
- per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cassazione, sentenza n. 22477/2006; sentenza n. 26259/2005; sentenza n.12477/2004).