L’articolo 89 del Codice civile prevede che la donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Questo divieto non si applica quando:
- il divorzio è stato pronunciato a seguito di separazione giudiziale o separazione consensuale, oppure a seguito di separazione di fatto iniziata almeno 2 anni prima del 18 dicembre 1970;
- il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Al di fuori di questi casi, è possibile chiedere al Tribunale l’autorizzazione a sposarsi prima di trecento giorni, qualora:
- sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza;
- risulti da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ogni caso il divieto cessa dal giorno in cui l'eventuale gravidanza sia terminata.
Il motivo di questo divieto temporaneo di nuove nozze è quello di evitare possibili dubbi sulla paternità della prole.