Cos'è il diritto di visita
In sede di separazione tra i coniugi, i figli minori vengono collocati presso uno dei genitori, in regime di affido condiviso o, se ricorrono situazioni particolari, in regime di affido esclusivo.
All'altro genitore viene comunque riconosciuto il "diritto di visita" entro certi giorni e orari.
Ma cosa si intende per diritto di visita?
Il diritto di visita è definito dalla Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 64/1994.
In particolare l'articolo 5 della detta Convenzione stabilisce che: "Il diritto di visita comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo".
I mezzi a tutela del diritto di visita
Spesso accade che il genitore presso cui i figli sono collocati ostacola il diritto di visita dell'altro.
In tal caso, la legge prevede diversi mezzi a tutela del diritto di visita.
L'articolo 709 ter del codice di procedura civile
Nei confronti del genitore che ostacola il diritto di visita è possibile chiedere al giudice l'emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’articolo 709 ter, comma 2, del Codice di procedura civile.
In particolare il giudice potrebbe adottare un provvedimento di ammonimento e/o di condanna a sanzione amministrativa pecuniaria, oltre al risarcimeto dei danni.
L'articolo 709 ter, infatti, così dispone:
"Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari".
Si ritiene che tali provvedimenti possano essere adottati anche d'ufficio, ossia in assenza di una specifica richiesta di parte, considerato anche che si versa in materia di diritti indisponibili.
La denuncia
Sarà anche possibile sporgere denuncia nei confronti del genitore inadempiente, ai sensi dell'articolo 388, comma 2, del Codice penale, che sanziona con la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro “chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci”.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo
Nel caso in cui il giudice italiano non adotti provvedimenti adeguati per assicurare il concreto esercizio del diritto di visita, è possibile ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo
La Corte, infatti, con un recente sentenza del 2 novembre 2010, ha condannato l'Italia perchè non ha disposto adeguate tutele del diritto di visita, riconoscendo al genitore non affidatario il risarcimento dei danni morali.