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Il Decreto Gelmini

Pubblicato in: Lavoro e previdenza

Le principali novità introdotte dal Decreto Gelmini

Il Decreto Legge n.137 del 1 settembre 2008 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", noto come Decreto Gelmini,introduce una serie di novità nel campo scolastico.
Altre novità derivano da alcuni articoli della legge 6/8/2008, n. 133 relativa a "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
Riguardo gli effetti del Decreto Gelmini, sono stati rinviati all'anno scolastico 2010-2011, tranne il passaggio dal modulo con tre professori su due classi, che c'è ora, al "maestro prevalente". Così è stato comunicato dal Ministero dell'Istruzione, addebitando il ritardo alla necessità di "informare correttamente le famiglie".
Qui di seguito si riassumono le principali voci che compongono il decreto Gelmini.

Cittadinanza e Costituzione (articolo 1).
Verranno attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione». Tale iniziativa coinvolgerà la scuola dell'infanzia, il primo e il secondo ciclo di istruzione. Lo scopo è quello di arrivare all'introduzione a regime di un nuovo insegnamento sulle tematiche relative a «Cittadinanza e Costituzione».


Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2).
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale sarà valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. La valutazione del comportamento sarà espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e determinerà, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.


Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti (articolo 3).
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sarà espressa in decimi. Saranno ammessi alla classe successiva, o all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.


Insegnante unico nella scuola primaria (articolo 4).
Le istituzioni scolastiche costituiranno classi affidate a un unico insegnante, funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Si terrà conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. Sarà definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle disposizioni contrattuali.


Adozione dei libri di testo (articolo 5).
Gli organi scolastici adotteranno libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie, da rendere separatamente disponibili. Cadenza quinquennale per l'adozione di libri di testo (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico dovrà vigilare sulle delibere del collegio dei docenti relative all'adozione dei libri di testo.


Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (articolo 6).
L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.


Accesso alle scuole di specializzazione medica (articolo 7).
Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. Questi laureati sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, se non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole immediatamente successiva al concorso espletato.


Oneri del provvedimento (articolo 8).
Le norme finali del provvedimento prevedono che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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