L’articolo 13 del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, ha ricondotto alla copertura assicurativa obbligatoria il danno biologico da infortunio sul lavoro e da malattia professionale.
Il termine di riferimento temporale posto dalla norma per determinare l’applicabilità della nuova disciplina diverge nei due casi: per gli infortuni sul lavoro rileva il momento del verificarsi dell’evento dannoso; per le malattie professionali rileva la data della denuncia.
Ne deriva che, se la malattia è stata denunciata dopo il 25.07.2000, pur essendo insorta anteriormente a tale data, il risarcimento del danno biologico deve essere domandato all’Inail, stante la carenza di legittimazione passiva in capo al datore di lavoro (Corte di Appello di Torino, sentenza del 4 luglio 2003, n. 814).