Sul punto si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, con una sentenza che si discosta dal precedente orientamento.
In particolare la Corte ha affermato il diritto alla restituzione della casa concessa in comodato dai suoceri al figlio ed alla moglie, ed adibita ad abitazione familiare, anche se dopo la separazione l'immobile è stato assegnato alla donna affidataria dei figli (Cassazione, sentenza del 7 luglio 2010, n. 15986).
Ciò in quanto si trattava di un "comodato precario", ossia un comodato senza la previsione di un termine.
Conseguentemente il comodante può richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'immobile, anche se esso è stato assegnato in sede di separazione.
Non rileva al riguardo - dice la Corte - la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli, in quanto la scelta di far cessare il comodato dipende dalla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che sia necessaria la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Si segnala il precedente orientamento, secondo cui, invece, nel caso di "comodato precario", il comodante non potrebbe chiedere la restituzione dell'immobile fintantochè questo sia adibito a "casa familiare", ossia, in altre parole, fintantochè il coniuge assegnatario vi abiti insieme ai figli, salvo un sopravvenuto bisogno del comodante.