La Legge del 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto diverse novità in materia di circolazione stradale.
In particolare, con riferimento alla confisca del veicolo, prevista per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool (nell'ipotesi più grave) e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sono state apportate le seguenti modifiche.
La confisca, prima della Legge n. 120/2010, aveva natura penale (precisamente era una "misura di sicurezza"). Come tale veniva applicata dal giudice penale, all'esito del processo per i reati di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di stupefacenti.
Poichè la confisca aveva natura penale, la stessa Autorità giudiziaria poteva disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'articolo 321 del Codice di procedura penale.
Il veicolo quindi rimaneva sotto sequestro fino all'esito del giudizio penale, quando veniva disposta la confisca.
Ora, con l'entrata in vigore della Legge n. 120/2010, la confisca non ha più natura penale, bensì amministrativa.
Questo vuol dire che il Giudice che procede per i reati di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di droga, non potrà lui stesso disporre il sequestro preventivo e poi la confisca del veicolo.
Tali misure (sequestro e confisca) potranno essere applicate esclusivamente dall'Autorità amministrativa (il Prefetto), in base al nuovo articolo 224 ter del Codice della Strada.
Questo comporta delle conseguenze importanti per i procedimenti penali in corso, ove il Giudice abbia disposto il sequestro preventivo o la confisca del veicolo.
Il sequestro preventivo dovrà essere revocato.
Per quanto riguarda la confisca, se questa è stata disposta con un provvedimento già diventato definitivo (ossia non più impugnabile) non potrà essere revocata.
Se invece il provvedimento è ancora impugnabile, si potrà chiederne la revoca.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 novembre 2010, n. 38569, secondo cui: "A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, la confisca del veicolo, ivi prevista come obbligatoria, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, e non più penale: ne deriva che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del Cpp, giacché, in base a quanto disposto dall'articolo 224-ter del codice della strada, il sequestro ai fini della confisca del veicolo deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa".