Con la recentissima sentenza n. 8676 del 12 aprile 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore non affidatario, tenuto al mantenimento, non può contestare le decisioni del coniuge sulle spese straordinarie per i figli minori, anche se deve obbligatoriamente contribuirvi.
La Cassazione, infatti, sostiene che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori comporta che solamente quest'ultimo potrà esercitare la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 898/1970, comprese le decisioni sulle spese di carattere straordinario.
L'articolo 6, comma 4, infatti, prevede che:
"Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse".
In base a questa norma è chiaro che il genitore non affidatario non ha diritto di interloquire sulle spese straordinarie, a meno che non si tratti di questioni di particolare interesse o che il coniuge affidatario abbia preso decisioni dannose per i figli stessi.
Per partecipare a tutte le decisioni sui figli è, quindi, necessario ottenere l'affidamento congiunto.