La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 30 settembre 2013, n. 40354, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha stabilito che ricorre l'ipotesi del furto semplice (e non del furto aggravato) nel caso in cui l'agente occulti sulla sua persona, ovvero in una borsa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare.
In particolare, ha escluso la sussistenza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, ritenendo che la semplice attività di "occultamento" nelle tasche o in borsa della merce sottratta dagli scaffali rappresenti un mero "accorgimento" banale ed ordinario in questo tipo di illecito.
Essa quindi non presenta particolari caratteri di scaltrezza e ingegnosità che invece sono richiesti al fine della sussistenza dell'aggravante in questione.
La Cassazione ha quindi enunciato il seguente il seguente principio di diritto: "L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene".