La Cassazione, con ordinanza del 3 febbraio 2014 n. 2248, ha ribadito ancora una volta l'ammissibilità del ricorso tributario avverso l'estratto di ruolo, a condizione che la cartella non sia stata notificata (perchè in tal caso il ricorso deve essere proposto avverso la cartella, entro 60 giorni dalla notifica).
La Corte richiama i principi già enunciati in una precedente sentenza (Cassazione, sentenza n. 11736/2011), secondo cui il ruolo, ancorché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta.
Ne deriva che il momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, articolo 25.
Pertanto, la circostanza che il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo direttamente dal dipendente addetto all’ufficio, che aveva consegnato copia dell’estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non preclude l’impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nella avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.