Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 27691/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1. È chiesta la cassazione della sentenza n. 511/08/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro Sezione n. 08, il 10/06/2010 e depositata il 15/10/2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa ad IRPEF dell’anno 1992, sia per tardività della liquidazione e dell’iscrizione a ruolo, sia pure per mancata prova della notifica della cartella.
L’Agenzia, censura l’impugnata decisione, sulla base di unico mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., nonché del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, deducendo l’inammissibilità del ricorso del contribuente, in quanto proposto avverso l’estratto di ruolo e non già avverso la cartella.
2) Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
3) La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere esaminata e decisa, tenendo conto del principio desumibile da Cass. n. 11736/2011, secondo cui il ruolo, ancorché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta.
Ne deriva che il momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25.
4). La decisione impugnata appare in linea con tale principio, posto che la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell’iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all’ufficio, che aveva consegnato copia dell’estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l’impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nella avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l’Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 366 e 380-bis c.p.c., proponendosene la definizione, sulla base del richiamato principio, con il rigetto dell’unico motivo del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Dott. Antonino Di Blasi.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli articoli 375 e 380-bis c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.