A seguito della riforma del 2015, il divorzio può essere richiesto dopo:
- 6 mesi se la separazione è stata di tipo consensuale;
- 1 anno se la separazione è stata di tipo giudiziale.
Il termine decorre dal giorno in cui i coniugi sono comparsi all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale (ossia la prima udienza).
Ciò in quanto in tale udienza viene constatata formalmente, attraverso la comparizione personale dei coniugi, la volontà degli stessi di cessare la convivenza.
Orbene, il coniuge che successivamente voglia opporsi alla domanda di divorzio presentata dall'altro per intervenuta interruzione della separazione, dovrà dimostrare tale circostanza.
Per questo, tuttavia, non è sufficiente che il processo di separazione si sia estinto, in quanto, comunque, la volontà di cessare la convivenza è stata formalmente constatata già all'udienza presidenziale.
Per cui dovranno essere dedotte e dimostrate circostanze specifiche circa la ripresa della convivenza (Cassazione, sentenza dell'8 gennaio 2014, n. 139).