Nel procedimento di divorzio è previsto che il Presidente del Tribunale tenti la conciliazione tra i coniugi durante la prima udienza.
Il tentativo di conciliazione è un atto necessario per accertare l'irreversibilità della crisi spirituale e materiale tra i coniugi.
Esso però non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, nel senso che la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, la quale, invece, può essere omessa quando non se ne ravvisi la necessità.
Ciò, ad esempio, si verifica quando risulti la volontà della parte non comparsa, costituitasi a mezzo di difensore, di conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene l’impedimento a comparire alla prima udienza sia dipeso da ragioni di salute.
In proposito è opportuno verificare se la parte non comparsa abbia formulato o meno una richiesta di rinvio in ragione del proprio impedimento.
Certamente, se è evidente che la parte non vuole conciliare, sarà inutile disporre il rinvio dell'udienza al fine del tentativo di conciliazione (Cassazione, sentenza n. 23070 del 16 novembre 2005).