Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito tributario può essere impugnato mediante ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente.
In proposito la Cassazione ha confermato la competenza (o meglio la giurisdizione) delle commissioni tributarie per tali atti, a nulla rilevando che la decisione sull'istanza di rateizzazione debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 7 ottobre 2010, n. 20781).