In materia di reati tributari, con particolare al reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'articolo 10-ter del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000 n. 74, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui le precarie condizioni economiche non costituiscono di per sé sole un caso fortuito o di forza maggiore, che, ai sensi dell'articolo 45 del Codice penale, porterebbe ad escludere la punibilità o quantomeno il dolo (Cassazione, sentenza del 1 aprile 2014, n. 14953).
Infatti, l'eventuale crisi di liquidità economica - nell'attività di impresa - di norma non costituisce un evento imprevedibile e come tale insuperabile, rappresentando, invece, un evento possibile, concretizzando un rischio inerente all'attività d'impresa, cui occorre far fronte tempestivamente con opportuni interventi sul cosiddetto flusso di cassa dell'azienda, quali ad esempio:
- tempestivi e frazionati accantonamenti;
- il ricorso all'acquisizione di ulteriori somme erogate da istituti bancari e/o finanziari.
L'effetto scriminante previsto dall'articolo 45 del Codice penale, si potrebbe avere soltanto se la situazione di difficoltà sia stata determinata da eventi di particolare eccezionalità e di rilevante dimensione, circostanza questa che comunque dovrà essere dimostrata dall'imputato.