La Cassazione ha affrontato la questione se il convivente more uxorio possa restare ad abitare nella casa di proprietà del compagno dopo il decesso di quest'ultimo (Cassazione, sentenza del 27 aprile 2017, n. 10377).
Sul punto, bisogna in primo luogo fare una distinzione tra le convivenze/unioni civili ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 76/2016 (in vigore dal 5 giugno 2016) e quelle anteriori, non ricadenti in tale ambito.
Per le prime, dovendosi applicare ratione temporis la Legge n. 76/2016, il convivente ha diritto di restare nell'abitazione per un certo periodo dopo il decesso del compagno, e precisamente:
- per due anni, quando la convivenze sia durata meno di due anni;
- per un periodo corrispondente alla durata della convivenza fino ad un massimo di cinque anni, se la convivenza è durata più di due anni;
- per un periodo non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla durata della convivenza, se con il convivente superstite coabitino figli minorenni o disabili nati dall'unione.
Per le seconde, non ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 76/2016, il convivente ha diritto di abitare nell'immobile di proprietà del compagno finchè dura la convivenza.
Sul punto la Cassazione ha ribadito il principio, già consolidato, secondo cui il convivente è un "detentore qualificato", dovendosi considerare la convivenza quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare. Pertanto il convivente è titolare di interesse proprio ad abitare nell'immobile, ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità. Tanto è vero che la giurisprudenza ha già da tempo riconosciuto al convivente la possibilità di attivare la tutela possessoria contro un'eventuale estromissione violenta o clandestina da parte di terzi o anche da parte dello stesso convivente proprietario (Cassazione, sentenza del 21 marzo 2013, n. 7214 ; Cassazione, sentenza del 2 gennaio 2014, n. 7).
Tuttavia, prosegue la Corte, la detenzione qualificata del convivente (non proprietario né possessore) è esercitabile ed opponibile ai terzi in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza.
Una volta cessata la convivenza (vuoi per scelta delle parti vuoi per decesso del compagno), il convivente non ha più titolo per restare nell'immobile, a meno che:
- il convivente non sia stato istituito erede o legatario dell'immobile in virtù di una disposizione testamentaria;
- non sia stato costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.
In mancanza di queste condizioni, l'ex convivente dovrà rilasciare l'immobile a chi risulta legittimo proprietario (ad esempio gli eredi de defunto).