L'articolo 153 del CCNL prevede la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in presenza di una condanna penale inerente a reato commesso dal lavoratore nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Tale regola, tuttavia, si applica solo dopo che la sentenza penale di condanna sia passata in giudicato, ossia dopo che siano decorsi i termini per impugnarla.
Il licenziamento comminato prima di questo momento, pertanto, è invalido e va annullato, con conseguente reintegra nel posto di lavoro.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 20159/2007, per la quale, quand'anche la condanna sia di per sé sufficiente a determinare la crisi e il venir meno del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, è necessario comunque attendere il giudicato prima di procedere al licenziamento.