In tema di violazione dell'obbligo di comunicare i dati del conducente, prevista dall'articolo 126 bis del Codice della strada, la Cassazione si sta orientando verso una interpretazione della norma più favorevole al cittadino (Cassazione, sentenza 18 aprile 2018, n. 9555).
In particolare, secondo questo orientamento, bisogna distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che omette del tutto di comunicare i dati del conducente, da quella del proprietario che rende una dichiarazione negativa, affermando di non essere in grado di indicare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione.
Totale omissione della comunicazione
Nella prima ipotesi (totale omissione della comunicazione), il proprietario potrà essere certamente sanzionato ai sensi dell'articolo 126 bis citato.
In tal caso infatti il proprietario si è sottratto illegittimamente all'obbligo di comunicazione, senza addurre giustificazione alcuna e così venendo meno al dovere di collaborazione richiesto dalla norma.
Dichiarazione negativa
Nella seconda ipotesi (dichiarazione negativa), invece, occorre valutare di volta in volta se le giustificazioni addotte dal proprietario siano ragionevoli e attendibili.
Ad esempio, potrà essere considerata ragionevole e quindi idonea ad escludere la sanzione, la dichiarazione negativa resa da una persona con un nucleo familiare di tre componenti, tutti titolari di patente, tenendo conto del tempo trascorso (tre mesi) tra la data dell'infrazione e la data della contestazione da parte dell'organo accertatore (Cassazione, sentenza 18 aprile 2018, n. 9555).
Una tale interpretazione si rende necessaria anche per evitare dubbi di legittimità costituzionale della norma.
E infatti, se si equiparasse ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati del conducente, includendo anche le dichiarazioni "negative", si escluderebbe per il proprietario ogni possibilità di difesa anche laddove lo stesso non sia in grado di indicare chi fosse alla guida del veicolo, con conseguente lesione del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione.
E' chiaro che la dichiarazione negativa resa dal proprietario dovrà essere adeguatamente motivata e dimostrata; la ragionevolezza e l'attendibilità di tali dichiarazioni dovranno essere valutate dal giudice di merito in sede di impugnazione della sanzione.