- Quando fare ricorso
- I termini per presentare ricorso
- Ricorso al Prefetto
- Ricorso al Giudice di Pace
- La cartella esattoriale
Quando fare ricorso
Se si ritiene illegittima una multa stradale, è possibile impugnarla mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, a scelta del cittadino.
Ad esempio, la multa è illegittima nei seguenti casi:
- mancata notificazione del verbale di accertamento entro 90 giorni dall'infrazione
- mancata contestazione immediata al di fuori dei casi consentiti dalla legge
- pluralità di infrazioni in breve lasso di tempo: mancata applicazione della continuazione
- mancata indicazione di elementi essenziali nel verbale (nome del trasgressore; tipo di veicolo e la relativa targa; giorno e ora della violazione; luogo della violazione; descrizione dell'infrazione e articolo di legge;...)
I termini per presentare ricorso
Il ricorso deve essere presentato entro termini ben determinati, a pena di decadenza:
- entro 60 giorni (in caso di ricorso al Prefetto);
- entro 30 giorni (in caso di ricorso al Giudice di Pace). Il termine, originariamente di 60 giorni, è stato ridotto dal Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con effetto dal 7 ottobre 2011.
I detti termini decorrono dalla contestazione della violazione - se contestuale al fatto - o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
Ricorso al Prefetto
Il ricorso al Prefetto può essere presentato con le seguenti modalità:
- spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio la polizia stradale, vigili urbani, etc..), ovvero direttamente al Prefetto, ma deve recare comunque l'intestazione "Ricorso al Prefetto";
- consegnato a mano all'organo accertatore o direttamente alla Prefettura.
Il Prefetto deve decidere sul ricorso nel termine di 120 giorni + 60 giorni (se il ricorso è presentato all'Ufficio o al Comando dell'Organo che ha elevato l'infrazione) ovvero 120 giorni + 90 (se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) della data indicata sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata (articolo 204 del Codice della Strada).
N.B: Se il ricorso viene rigettato, il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione per una sanzione doppia rispetto a quella originariamente inflitta.
Contro il provvedimento del Prefetto è possibile presentare ricorso, dinanzi al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato con le seguenti modalità:
- spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto;
- consegnato a mano alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto.
La documentazione da allegare al ricorso è la seguente:
- ricorso completo e firmato in originale;
- 5 fotocopie del ricorso;
- 5 fotocopie del verbale di accertamento;
- 5 fotocopie della busta postale, se l'atto è stato ricevuto per posta.
La cartella esattoriale
In caso di mancato pagamento della sanzione (e di rigetto del ricorso eventualmente presentato), verrà emessa la cartella esattoriale da parte dell'Agente della riscossione.
Anche la cartella può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica della stessa.