In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).
Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento sia fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile.
Non è quindi facile da stabilire tale momento, che può variare da caso a caso.
Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.