In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del D.P.R. n. 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189).
In tal senso dispone pure, con specifico riferimento alle tasse automobilistiche, l'articolo 5, comma 51, del Decreto Legge n. 597/85, per il quale:
"L'azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registi e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente a rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
Sul punto si segnala la sentenza del 20 ottobre 2005, n. 137 della Commissione tributaria regionale Lazio, secondo cui il termine di prescrizione triennale vale sia per l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione, sia per l'avvio delle procedure di riscossione da parte dell'Agente della Riscossione.