Ci si chiede se è possibile eccepire la compensazione dell'assegno di mantenimento con crediti di altra natura.
Al riguardo l'articolo 447, secondo comma, del Codice civile, prevede che "L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate".
Occorre evidenziare che la norma citata si riferisce agli "alimenti", che è un concetto diverso da quello di "mantenimento".
Gli "alimenti" consistono in ciò che è strettamente necessario alle esigenze di vita e presuppone nell'alimentando l'impossibilità di procurarsi altrimenti i mezzi di sostentamento; in altre parole presuppone uno stato di bisogno.
Il diritto agli alimenti è, quindi, per espressa previsione normativa, un diritto indisponibile, incedibile, impignorabile e non compensabile con crediti diversi.
Il "mantenimento", invece, ha un contenuto più ampio degli "alimenti", in quanto non presuppone uno stringente stato di bisogno e non è limitato a quanto strettamente necessario alle primarie esigenze di vita, ma si estende a comprendere quant'altro occorrente per la vita e, quindi, oltre ai beni primari, anche il vestiario, l'istruzione, lo sport, lo svago, ecc.
Orbene, considerato che "mantenimento" e "alimenti" sono appunto due concetti diversi, e che l'articolo 447 del Codice civile fa riferimento solo agli alimenti, si è posta la questione se il divieto di compensazione possa riguardare anche il "mantenimento".
Sul punto, si segnalano due orientamenti contrastanti.
Il primo (prevalente) ritiente che il divieto di compensazione trovi applicazione per il mantenimento in favore dei figli, ma non per il mantenimento in favore del coniuge. Ciò in quanto l'assegno di mantenimento a favore della prole ha carattere sostanzialmente alimentare con conseguente applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione sancito dall'articolo 447 citato; al contrario l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato o divorziato, che, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari (Tribunale di Modena, sentenza del 13 febbraio 2013, n. 206).
Secondo un altro orientamento, invece, stante la diversità sostanziale dei due istituti, il mantenimento non è impignorabile ed indisponibile, proprio perché non presuppone ontologicamente lo stato di bisogno. Esso, inoltre, quantomeno sino alla maggiore età del figlio minore, è diritto esercitabile iure proprio dal coniuge e ad esso possono legittimamente essere opposti altri crediti certi, liquidi ed esigibili (Tribunale di Monza, sentenza del 13 gennaio 2003, n. 409/03).