Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni, ai sensi dell'articolo 1599 del Codice civile, o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto (Corte Costituzionale, sentenza n. 454/1989; Cassazione, sentenza del 23 marzo 2006, n. 4719; Cassazione ,Sezioni Unite, 29 luglio 2002, n. 11096).
Assegnazione della casa familiare: opponibilità a terzi
Pubblicato in: Separazioni e divorzi
L'assegnazione della casa familiare è opponibile a terzi anche se il provvedimento di assegnazione non è stato trascritto