Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, attribuisce al coniuge assegnatario, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, un diritto personale di godimento su detta casa e non un diritto reale.
Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento, da parte del terzo assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 1489 del Codice civile e chiedere anche il risarcimento del danno (Cassazione, sentenza del 8 aprile 2003, n. 884).