In caso di separazione o divorzio, il giudice può disporre l'assegnazione parziale della casa coniugale ad entrambi i coniugi, purchè:
- la casa sia divisibile in due autonome unità abitative;
- i coniugi versino in condizioni economiche tali da non poter reperire in altro modo idonea sistemazione abitativa;
- tra i coniugi non vi sia un elevato livello di conflittualità tale da sconsigliare il permanere di una vicinanza abitativa.
In tale senso si è espresso il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 9 novembre 2001.