Le controversie relative alla legittimità di un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario.
Occorre precisare che l'avviso di addebito ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell'INPS, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per effetto dell'articolo 30 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.
La Cassazione ha evidenziato che, ai fini della giurisdizione (ordinaria o tributaria), rileva esclusivamente il fatto che le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale; non rileva invece il fatto che la pretesa creditoria dell'INPS sia nata a seguito di un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cassazione, n. 19523 del 23/07/2018).
E infatti, in materia di riscossione dei contributi mediante iscrizione a ruolo, è previsto lo speciale rimedio dell'opposizione ex articolo 24 del Decreto Legislativo n. 46/1999 dinanzi al giudice del lavoro.