La questione rappresenta una delle problematiche più frequenti affrontate nella aule di giustizia.
Analizziamo il caso.
Il Sig. G. è proprietario di un terreno sul quale ha realizzato un immobile abusivo.
Per tale fatto è stato tratto a giudizio penale, nel corso del quale il Giudice ha disposto il sequestro giudiziario del manufatto.
Nello stesso tempo il Comune emetteva l'ordine di sospensione dei lavori ed in seguito l'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva, da eseguirsi entro novanta giorni.
Tale ordinanza, tuttavia, non veniva eseguita da parte del Sig. G., il quale riteneva di non poter intervenire sull'immobile perché sottoposto a sequestro penale.
Decorreva così il termine di novanta giorni fissato nell'ordinanza di demolizione senza che il contravventore procedesse alla demolizione delle opere abusive.
Successivamente interveniva la sentenza del Giudice penale, che dichiarava il reato estinto per prescrizione, disponendo, pertanto, il dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione a favore dell'ente comunale.
Il Sig. G. chiede se, essendo il reato estinto, non avesse lui diritto alla restituzione dell'immobile.
Al riguardo bisogna analizzare la disciplina contenuta nell'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47, ed ora nell'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
La norma prevede che l'Autorità Comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario ed al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo.
Se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.
Nel caso del Sig. G., non avendo questi ottemperato all'ordine di demolizione, si è verificata automaticamente l'acquisizione dell'immobile in favore dell'Amministrazione Comunale.
Il giudice penale, quindi, ha correttamente disposto la restituzione dell'immobile al Comune anzichè all'imputato.
Va precisato, al riguardo, che la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza, successivamente alla scadenza dei novanta giorni, prevista dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, è necessaria solo al fine dell'immissione in possesso del Comune e della trascrizione nei registri immobiliari.
In altre parole, l'omissione di tale notifica e della successiva trascrizione non impedisce l'acquisizione del bene (e dell'area di sedime) al patrimonio comunale, dal momento che tale effetto ablatorio si verifica "ope legis", cioè automaticamente, come conseguenza del decorso del termine fissato nell'ordinanza.
Neppure si può dire che l'ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere eseguita poichè l'immobile si trovava sotto sequestro penale, per cui la sua eventuale manomissione avrebbe inverato il reato di cui all'articolo 349 del Codice penale (violazione di sigilli).
La giurisprudenza, infatti, ritiene che, in presenza di un sequestro penale del manufatto abusivo, il responsabile, tenuto alla demolizione dell'opera in forza dell'ordinanza comunale, ben può richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad accedere al luogo vincolato ai fini della demolizione stessa.
Alla luce di quanto esposto, possiamo concludere in questo senso: pur essendo il reato prescritto, non si ha diritto alla restituzione dell'immobile perché questo è stato acquisito automaticamente al Comune per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni.