- Le norme
- Chi può soggiornare in Italia per lavoro autonomo?
- I requisiti
- I documenti da presentare
- Il visto di ingresso
- Il permesso di soggiorno
Le norme
L'ingresso ed il soggiorno per lavoro autonomo sono disciplinati dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 286/98 (Testo Unico sull'immmigrazione) e dall'articolo 39 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento di attuazione del Testo Unico).
Bisogna inoltre fare riferimento ai decreti ministeriali che stabiliscono le quote massime per le quali è consentito l'ingresso ("decreto flussi").
Chi può soggiornare in Italia per lavoro autonomo?
Prima di tutto occorre precisare che per attività autonoma si intende qualunque attività abituale svolta senza vincoli di subordinazione (articolo 49 del D.P.R n. 917/ 86).
Possono soggiornare in Italia per lavoro autonomo i seguenti soggetti:
- i lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione Europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo (a condizione che l'esercizio di tale attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
- lo straniero che intende esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale;
- lo straniero che intende costituire in Italia società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie;
- lo straniero che intende operare come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni;
- lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale (dovrà chiedere la conversione del permesso di soggiorno).
I requisiti
In primo luogo l'ingresso per lavoro autonomo avviene nei limiti delle quote stabilite con decreto ministeriale ("decreto flussi").
Attenzione: il decreto flussi stabilisce non solo le quote massime per le quali potrà essere rilasciato il visto di ingresso e/o il permesso di soggiorno, ma anche le categorie di lavoratori ammesse (ad esempio, negli ultimi 4 anni sono stati esclusi, tra l'altro, gli ingressi per motivi di lavoro ai collaboratori a progetto ed ai soci di società cooperative).
Oltre a rientrare nelle quote e nelle categorie del decreto flussi, lo straniero deve dimostrare:
- di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri;
- di essere in possesso di un'attestazione dell'Autorità competente rilasciata in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere;
- di disporre di idonea sistemazione alloggiativa;
- di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che equivale a circa € 8.500, elevato ad € 11.500 se coniugato, ed aumentato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio o eventuali familiari a carico.
I documenti da presentare
- Dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio
- Attestazione dei parametri finanziari
- Nulla osta provvisorio
- Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa
- Documenti sul reddito
Dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio
Lo straniero deve possedere una dichiarazione dell'Autorità competente che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Se si tratta di attività per le quali è richiesto il possesso di autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, la dichiarazione deve essere chiesta in Italia all'Autorità amministrativa competente al rilascio del titolo (ad esempio il Comune o altro ente previsto dalle norme in materia).
Se invece si tratta di attività libera, cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti, la dichiarazione viene rilasciata dalla Camera di commercio del luogo ove verrà svolta l'attività, purchè si tratti comunque di attività imprenditoriale soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.
È pure competente la Camera di Commercio se si tratta di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti dalla Camera di Commercio stessa. In questo caso, la domanda per ottenere la dichiarazione in questione non deve essere presentata al Settore Attività connesse del Registro Imprese ma direttamente agli sportelli degli uffici competenti per la tenuta dell’albo (registro, elenco, ecc…) interessato.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, nonchè, nei casi di conversione del precedente permesso di soggiorno per studio, quando sia accertata l'effettiva presenza dello straniero in Italia.
Attestazione dei parametri finanziari
Lo straniero deve farsi rilasciare un'attestazione dei parametri finanziari di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale. Naturalmente si tratta dell’importo base che consente l’esercizio dell’attività. La Giunta della Camera di Commercio definisce in via generale l’importo dei parametri per alcune delle principali categorie di attività. È poi compito dei competenti uffici della Camera di Commercio il rilascio della dichiarazione contenente in concreto l’importo utile per l’esercizio di quella certa attività dichiarata.
L'attestazione è rilasciata:
- dal competente Ordine professionale nel caso di attività che richiedono il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio;
- dalla Camera di Commercio del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio, purchè si tratti comunque di attività imprenditoriale soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese.
Le dichiarazioni in questione non devono essere rilasciate:
- nei confronti di chi è in possesso del permesso di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro subordinato non stagionale; motivi familiari; ricongiungimento familiare, ingresso al seguito del lavoratore, motivi umanitari o integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (così come specificate dall’art. 32 commi 1bis e 1 ter del testo unico) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;
- a chi intende svolgere attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d’opera di società costituite da meno di tre anni;
- a coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società già in attività. In questo caso la Camera di Commercio, secondo le consuete modalità previste per i certificati, rilascia il certificato di iscrizione della società nel Registro. Il Ministero degli Affari Esteri con lettera del 13/12/2002, indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, ha precisato che ai fini del rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo occorre anche l’esibizione di copia dell’ultimo bilancio depositato dell’impresa. La dichiarazione dei motivi ostativi per questi soggetti deve essere rilasciata.
Nulla osta provvisorio
Il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso viene rilasciato dalla Questura territorialmente competente, dietro presentazione della dichiarazione di cui al n. 1, insieme a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché dell'attestazione di cui al n. 2.
Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al n. 1, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.
Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa
La disponibilità di un alloggio in Italia può essere dimostrata attraverso:
- atto di proprietà di un immobile;
- contratto di locazione;
- dichiarazione di ospitalità resa ai sensi del D.P.R. 445/200, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.
Documenti sul reddito
Lo straniero deve dimostrare di possedere una disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l'ammontare delle risorse necessarie indicate nella Attestazione di cui al n. 2. Il reddito deve essere su base annua di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Il reddito può essere dimostrato anche attraverso:
- una fideiussione resa da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- una dichiarazione del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 possono essere chiesti in Italia tramite un "procuratore speciale". Lo straniero deve quindi firmare una procura speciale, ossia una delega ad un soggetto determinato affinchè svolga in Italia gli adempimenti necessari.
La procura deve essere firmata, tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero.
Il visto di ingresso
Acquisiti i documenti sopra elencati, lo straniero potrà chiedere il visto di ingresso all'Ambasciata o Consolato italiano all'estero.
Attenzione: la dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta di cui ai n. 1, 2, 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi.
La rappresentanza diplomatica o consolare, ricevuta la domanda di visto, accerta il possesso dei requisiti sopra indicati ed acquisisce i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia.
Se queste verifiche hanno esito positivo, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti dal decreto flussi.
La stessa rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, oltre al visto di ingresso, anche la certificazione dell'esistenza dei suddetti requisiti, al fine di consentire il rilascio del permesso di soggiorno dopo l'ingresso in Italia.
La rappresentanza diplomatica o consolare italiana, dopo aver rilasciato il visto di ingresso per lavoro autonomo, ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, all'INPS ed all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dall'articolo 22, comma 9, del Testo Unico, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
La rappresentanza diplomatica o consolare deve provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il permesso di soggiorno
Una volta entrato in Italia con il visto di ingresso, entro otto giorni, lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno in Questura.
Il permesso di soggiorno non può avere una validità superiore a due anni (articolo 5, comma 3 quater, del Testo Unico sull'immigrazione).
Nel caso dello straniero già presente in Italia in ragione di un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, questi dovrà chiedere semplicemente la conversione del permesso di soggiorno.
La richiesta di rilascio o di conversione possono essere presentare per posta, tramite gli apposti kit disponibili presso gli uffici postali. Alla domanda deve essere allegata in copia la documentazione sopra indicata, con particolare riguardo alla certificazione rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato.