- Cos'è l'usucapione
- Come si interrompe l'usucapione
- Valenza della domanda di mediazione
- Valenza della diffida stragiudiziale
Cos'è l'usucapione
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si realizza attraverso il possesso continuato di un bene determinato per un certo periodo di tempo, di regola 20 anni (ridotti a 15 per i fondi rustici; 10 per i beni mobili registrati).
Se l'acquisto invece avviene in buona fede, i termini si riducono a 10 anni per gli immobili e 3 per i mobili registrati.
Come si interrompe l'usucapione
I termini sopra indicati possono essere interrotti, in base alla disciplina prevista dagli articoli 1165 e seguenti del Codice civile.
In particolare l'interruzione si realizza quando:
- il possessore è stato privato materialmente del possesso del bene per oltre un anno senza aver esercitato l'azione di reintegrazione e recuperato così il possesso;
- il possessore ha riconosciuto in maniera espressa il diritto del proprietario;
- il proprietario ha chiesto la materiale consegna dei suoi beni mediante un atto giudiziale (ossia notificando un atto di citazione al possessore). Si precisa che la notifica dell'atto di citazione è di per sé sufficiente ad interrompere la prescrizione non essendo necessaria la successiva prosecuzione del giudizio con iscrizione a ruolo dello stesso.
Valenza della domanda di mediazione
Si ritiene sufficiente ai fini interruttivi anche la domanda di mediazione, che per altro è obbligatoria per l'introduzione del giudizio di rivendica.
Tale interpretazione discende dalla lettura congiunta degli articoli 1165 e 2943 del Codice civile e articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 28/2010.
L'articolo 1165 citato infatti prevede che in tema di usucapione si applicano le stesse norme previste in materia di prescrizione, ivi comprese le cause di sospensione e interruzione.
L'articolo 2943 (in materia di interruzione) a sua volta prevede tra gli atti interruttivi quelli con i quali si inizia un giudizio (e quindi ad esempio la notifica di un atto di citazione in rivendica).
Ad ultimo, l'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 28/2010 sancisce l'equiparazione della domanda di mediazione alla domanda giudiziale in relazione agli effetti sulla prescrizione (articolo 5, comma 6: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo").
La domanda di mediazione deve quindi ritenersi valido atto interruttivo dell'usucapione.
Valenza della diffida stragiudiziale
Non è invece sufficiente una semplice diffida stragiudiziale, quale ad esempio una semplice lettera con cui si intima al possessore di rilasciare il bene.
Ciò in quanto gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione ma non anche il termine utile per usucapire, "potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale" (Cassazione, sentenza del 6 maggio 2014, n. 9682;Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2014, n. 1071).