- Usucapione di beni ereditari
- Dichiarazione di successione ed interruzione dell'usucapione
- Bene usucapito: va indicato nella dichiarazione di successione
Usucapione di beni ereditari
Come è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge.
In caso di successione per morte, il coerede può usucapire la quota degli altri coeredi se dopo la morte del de cuius è rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario, senza che sia necessaria l'interversione del possesso (Cassazione, sentenza del 25 marzo 2009, n. 7221; Cassazione, sentenza del 12 aprile 2002, n. 5226; Cassazione, sentenza n. 7075/1999; Cassazione, sentenza n. 5687/1996).
A tal fine, tuttavia, non è sufficiente il semplice fatto che gli altri partecipanti alla comunione ereditaria si siano astenuti dall'uso comune della cosa.
È necessario, piuttosto, che il singolo coerede abbia goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui ed abbia manifestato inequivocabilmente la volontà di escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene.
La Corte di Cassazione ha precisato che tale volontà non può essere desunta dal semplice fatto che il coerede abbia amministrato il bene ed abbia provveduto alla sua manutenzione e al pagamento delle imposte giacché si deve presumere che tali attività siano state compiute nella qualità di coerede.
Neppure è sufficiente aver richiesto ed ottenuto una concessione edilizia, in quanto questa non è neppure idonea a far presumere la proprietà a favore di colui al quale è rilasciata (Cassazione, sentenza del 3 aprile 1998, n. 3428).
Potrebbe invece essere utile ai fini probatori l'accordo bonario intercorso tra i coeredi avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari, sebbene tale accordo non sia stato trasfuso in un atto formale.
Un'altra questione è se la presentazione della dichiarazione di successione e conseguente domanda di voltura da parte del coerede-possessore a favore anche degli altri coeredi implichi o meno il "riconoscimento" del diritto altrui ai fini interruttivi dell'usucapione.
Dovrebbe ritenersi che non vi sia "riconoscimento" del diritto altrui, in quanto tali operazioni non rappresentano un titolo idoneo all'attribuzione del diritto di proprietà, ma rilevano solo ai fini fiscali (Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135).
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo ad interrompere il termine utile per il verificarsi dell'usucapione, ai sensi degli articoli 1165 e 2944 del Codice civile, non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare (Cassazione, 23 giugno 2006 n. 14654).
Dichiarazione di successione ed interruzione dell'usucapione
Spesso ci si chiede se l'apertura della successione possa bloccare l'usucapione da parte degli altri eredi o di terzi.
La risposta è negativa: la successione non interrompe l'usucapione.
Gli atti interruttivi dell'usucapione sono infatti espressamente indicati negli articoli 1165 e seguenti del Codice civile, e tra questi non figura la dichiarazione di successione.
Al fine di bloccare l'usucapione, è necessario intraprendere un'azione giudiziaria con cui venga richiesta la restituzione dell'immobile nei confronti del possessore.
Anche la domanda di mediazione, che è obbligatoria in materia di diritti reali, vale ad interrompere l'usucapione del bene caduto in successione.
Bene usucapito: va indicato nella dichiarazione di successione
Una questione interessante, sotto il profilo fiscale, è se se sia corretto indicare nella dichiarazione di successione un immobile pervenuto al de cuius per usucapione, in assenza di una sentenza di accertamento.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate ritiene corretta tale indicazione (Agenzia delle Entrate, risoluzione del 25 febbraio 2009, n. 52/E) .
In particolare l'Agenzia delle Entrate ha precisato che debba applicarsi l'articolo 9, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), per il quale "l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13".
Ne consegue che, qualora nell'asse ereditario sia presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o i legatari dovranno inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l'acquisto è avvenuto per usucapione.
Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ricevano una dichiarazione di successione nella quale siano stati inseriti i dati identificativi di immobili che l'erede o il legatario assuma essere stati usucapiti dal de cuius, devono procedere a liquidare l'imposta limitandosi all'esame della dichiarazione, come previsto dall'articolo 33, comma 1, del TUS, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti circa la titolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.
Gli uffici, inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS 31 ottobre 1990, n. 347 (di seguito TUIC), devono redigere il certificato di successione in conformità alle risultanze della dichiarazione di successione, inserendovi anche gli immobili che gli eredi hanno dichiarato essere stati usucapiti dal de cuius, e richiedere la trascrizione del predetto certificato.
Si ricorda che la trascrizione del certificato, in base a quanto stabilito dal comma 2 del predetto articolo 5 del TUIC, "è prevista limitatamente agli effetti fiscali stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione" (in tal senso si è pure espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 agosto 2007, n. 31435; Corte di Cassazione, sentenza del 12 giugno 1987, n. 5135 secondo cui "la circostanza che gli eredi del terzo abbiano trascritto a proprio favore la denuncia di successione <...> ed ottenuto le volture catastali a proprio nome, non costituendo tali operazioni (trascrizioni, voltura) fatti idonei a determinare il trasferimento della proprietà, non rappresenta titolo idoneo per il trasferimento del diritto di proprietà sul bene oggetto della dichiarazione di successione". Il medesimo principio è stato poi affermato dall'Amministrazione finanziaria con circolare del 11 luglio 1991, n. 37 - parte 2, nella quale viene espressamente evidenziato che la trascrizione della dichiarazione di successione non costituisce titolo pubblicitario degli acquisti a causa di morte né elemento di continuità delle trascrizioni).