Diniego del visto di ingresso
Il visto di ingresso è rilasciato dalle Ambasciate o dai Consolati italiani, che accertano i requisiti necessari per l'ottenimento del visto (es. il possesso dei mezzi di sussistenza, le finalità del viaggio, la disponibilità dell'alloggio).
Il diniego di visto di ingresso deve essere motivato solo se riguarda le domande di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio.
Negli altri casi il diniego di visto di ingresso non deve essere motivato.
Rifiuto e revoca del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno viene rifiutato o revocato, così come il suo rinnovo, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e per il soggiorno in Italia, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il rifiuto o la revoca possono anche essere adottati in base a convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non possiede i requisiti per il soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Come tutelarsi?
In caso di diniego del visto o di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Se si tratta di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso di soggiorno per motivi familiari, o di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, il ricorso deve essere presentato al Tribunale ordinario del luogo di residenza. In questo caso, non sono previsti termini di decadenza per la presentazione del ricorso.